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Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

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Stato 19 occorrenze

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

I contribuenti che hanno operato la detrazione a norma del n. 2) e che nella dichiarazione annuale hanno indicato, in conformità alle risultanze

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

L'aliquota è ridotta al sei per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A ed è elevata al

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Si considerano effettuate nello Stato le cessioni che hanno per oggetto beni immobili ivi esistenti e quelle che hanno per oggetto beni mobili

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Si considerano residenti nello Stato i soggetti che vi hanno la residenza, il domicilio o una stabile organizzazione.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

I contribuenti che hanno intrapreso l'esercizio della impresa, arte o professione o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio dello

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

La disposizione del comma precedente si applica anche ai soggetti che hanno diritto al rimborso ai sensi del quinto comma dell'art. 19.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai soggetti che non hanno effettuato operazioni imponibili, salvo il disposto del secondo comma, compete, in luogo della detrazione, il diritto al

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli

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I soggetti esonerati, qualora nel corso dell'anno abbiano eseguito versamenti d'imposta a norma dell'art. 27 o dell'art. 31, hanno diritto al

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Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 costituiscono prestazioni di servizi quando hanno per oggetto prestazioni di cui al primo comma o ai

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stato estero per i beni consegnati prima del 26 maggio 1972 alle imprese per conto delle quali hanno agito.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni con materie fornite in

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I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli

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I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a ventuno milioni possono operare la detrazione nel

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I soggetti di cui al precedente comma hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta cumulativamente per tutte le attività esercitate

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civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente

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I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le sopratasse dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

I soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni sono esonerati dagli obblighi di

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In deroga alle disposizioni dei commi precedenti non sono considerati cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in

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